Premi produzione: novità sulla tassazione?

Nell’attesa dell’approvazione del decreto attuativo della riforma fiscale, programmata per il prossimo Consiglio dei Ministri del 23 aprile, esamineremo le norme vigenti sulla detassazione dei premi di performance, attualmente stabilita al 5%. Inoltre, daremo uno sguardo alle prospettive delle imminenti novità. Cos’è un premio di produzione La detassazione dei premi di performance viene attuata in base al periodo in cui si registra un aumento di produttività. Tale agevolazione può essere concessa dal datore di lavoro attraverso un accordo aziendale, oppure, in mancanza di questo, facendo riferimento all’accordo territoriale più pertinente all’attività lavorativa, anche al di fuori della regione di appartenenza e senza richiedere la firma per l’accettazione. Le modifiche previste per il 2025 riguarderanno sia gli accordi di riferimento (che diventeranno più flessibili) sia l’aliquota di tassazione (che sarà raddoppiata). Analizziamo nel dettaglio tutte queste novità. La normativa di riferimento Il quadro normativo di riferimento per i premi di performance è costituito dalla Legge di Stabilità del 2016, che prevede una tassazione agevolata per le somme fino a 3.000 euro erogate ai dipendenti sotto forma di premio di risultato. Questi premi, che contemplano produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, devono essere quantificabili e verificabili. Possono essere erogati previa stipula di contratti aziendali o territoriali, come stabilito dall’articolo 51 del decreto legislativo 81/2015. Oltre al limite massimo di 3.000 euro, è previsto un limite di reddito per il dipendente, che non può superare gli 80.000 euro. Sulle somme erogate come partecipazione agli utili dell’impresa si applica lo stesso trattamento fiscale, con l’imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali. L’incentivo viene erogato dopo il raggiungimento degli obiettivi incrementali definiti e misurati nel periodo stabilito contrattualmente. Come si misurano? I criteri di misurazione devono essere definiti con anticipo rispetto alla produttività futura. In caso di successivo incremento del valore degli indicatori, l’imposta sostitutiva del 10% potrà riguardare il 50% del premio originario. È possibile recuperare le maggiori ritenute operate in sede di conguaglio. Per le annualità successive, l’applicazione dell’imposta sostitutiva è subordinata al rispetto dei parametri normativi e all’individuazione dell’indicatore di riferimento prima dell’inizio del periodo di maturazione della retribuzione incentivante. Per quanto riguarda gli accordi applicabili, se un’azienda non dispone di una Rappresentanza Sindacale Aziendale (RSA), può fare riferimento agli accordi territoriali più vicini e congrui con la propria attività. Anche in assenza di RSA, l’imposta sostitutiva sui premi di risultato si applica, purché sia recepito il contratto territoriale di settore. Il contratto aziendale deve essere comunicato a tutti i lavoratori e depositato insieme alla dichiarazione di conformità entro 30 giorni dalla sottoscrizione. Novità sull’aliquota L’aliquota di detassazione dei premi di performance salirà al 10%. Gli indicatori per la misurazione dei risultati potranno anche includere criteri di responsabilità sociale e sostenibilità ambientale. Inoltre, l’applicazione del requisito degli accordi potrebbe diventare più flessibile, estendendosi anche ai contratti territoriali di settore o correlati all’attività aziendale.